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La Procura Generale contro Mori e Obinu. Troppe ombre nella loro carriera

Quando, nel luglio scorso, i due ufficiali del Ros Mori e Obinu, vennero assolti nell’ambito della mancata cattura di Provenzano, si comprese immediatamente che sarebbe stata una sentenza in grado di far discutere. E così è stato.

 

A seguito dell’appello presentato già i passato dal pm di primo grado Nino Di Matteo, ora anche il sostituto procuratore generale Luigi Patronaggio tenta di smorzare l’assoluzione, ripercorrendo la vicenda giudiziaria che li ha visti imputati. Secondo il pg, la mancata cattura del boss mafioso -che pure era stato rintracciato dal confidente Luigi Ilardo nella campagne di Mezzojuso- altro non sarebbe che “l’ennesima caduta di professionalità degli imputati che hanno ottenuto, al di là di ogni prassi e logica militare, inaudite promozioni”. Dopo quell’anno, il 1995, infatti, Mori cominciò la sua scalata professionale, divenendo prima generale, poi prefetto e infine direttore del Sisde. 

Nel suo atto d’appello, inoltre, Patronaggio sottolinea la “contraddittorietà e illogicità della motivazione” con cui i due imputati sono stati giudicati innocenti dai giudici, gli stessi che avevano sottolineato come non fosse esistito alcun accordo per preservare la latitanza del corleonese. Una versione che il pg contesta, se non altro perché la quarta sezione del Tribunale “lungi dall’esaminare le prove articolate a dimostrare l’esistenza dell’elemento materiale del reato di favoreggiamento personale contestato agli imputati ha viceversa speso ben 853 pagine su un totale di 1318 per confutare l’esistenza della trattativa Stato-mafia“.

Di fatto, secondo il procuratore, il Tribunale così facendo avrebbe sovvertito “elementari regole”, considerato che il suo compito principale era piuttosto quello di accertare “l’esistenza dell’elemento materiale del reato”. In pratica, secondo Patronaggio, prima di analizzare la causa e il movente dell’evenutale reato, era necessario verificare se “la condotta degli imputati nella gestione di Ilardo fosse stata una continuazione della condotta gravemente omissiva che aveva connotato la mancata perquisizione del covo di Totò Riina”, nonché se il non intervenire per l’arresto del bosssia stato frutto di “un piano di azione volto ad una più sicura cattura del latitante ovvero una operazione per finalità non istituzionale, connotata da volontari, gravi e grossolani errori ed omissioni”.

Luigi Ilardo era la fonte riservata del colonnello Michele Riccio, il primo a denunciare le pressioni di Mori e Obinu per far saltare il blitz nel casolare dove Provenzano aveva riunito i suoi fedelissimi. Secondo i giudici del processo di primo grado, però, Riccio non aveva raccontato tutta la verità e non informò tempestivamente i magistrati della condotta tenuta dai suoi superiori.

“Il Tribunale”, prosegue Patronaggio nel suo appello, “ha ridotto questo processo ad un processo fortemente indiziario”. Il riferimento è al principale test del processo, colui che, prima di tutti, raccolse le informazioni di Ilardo e denunciò le pressioni di Mori e Obinu per far saltare il blitz nel casolare di Mezzojuso in cui Provenzano si nascondeva. Nonostante ciò, per i giudici, Riccio non ha raccontato la verità.

Di fatto, la sua testimonianza è stata, per dirlo con le parole del pg, “demolita”. “Appare fin troppo evidente che cercare di provare la responsabilità degli imputati attraverso la prova certa dell’esistenza della Trattativa, oggetto per altro di un altro processo, è impresa ardua oltre che errata da un punto di vista logico-giuridico”, ha specificato inoltre il procuratore, il quale, comunque, non esclude che “ove non si ritenesse provato che gli imputati abbiano agito per favorire l’ala stragista di Cosa nostra, al fine di fare cessare la strategia stragista dei corleonesi, di potere fare ricorso ad una richiesta subordinata di affermazione della penale responsabilità degli imputati per favoreggiamento personale aggravato dall’articolo 7″. In parole semplici, che i due imputati avrebbero favorito Provenzano prima ancora che la criminalità organizzata.

Per avvalorare la propria tesi, Patronaggio riporta alla memoria anche due altri, significativi, eventi, che gettano un’ombra su Mori. La mancata perquisizione nel covo di Riina -vicenda per a quale fu assolto- e, ancor più grave a detta di Patronaggio, la mancata cattura del boss Nitto Santapaola. 

Nell’aprile del ’93, infatti, gli investigatori intercettarono la voce del capomafia catanese all’interno di un esercizio commerciale di Barcellona Pozzo di Gotto. Subito, Mori diede il via alle operazioni cattura, raccomandando la massima segretezza. “Tuttavia”, ricorda Patronaggio nel suo appello, “avvenne ad opera dei più stretti collaboratori del Mori un espisodio che ha dell’incredibile e che vanificò quelle esigenze di segretezza”. Ossia: “L’allora capitano Sergio De Caprio e l’allora capitano Giuseppe De Donno (per intenderci rispettivamente l’ufficiale della mancata perquisizione del covo di Riina e quella della trattativa con Vito Ciancimino) transitando ‘casualmente’ per Terme Vigliatore ritenevano di avere di individuato in auto in transito il boss palermitano Pietro Aglieri e decidevano  quindi un improvviso attacco a quella vettura a colpi di arma da fuoco. Si scoprì che su quella macchina viaggiava non Pietro Aglieri ma il giovanissimo incensurato Fortunato Imbesi, figlio di un noto imprenditore del luogo.

Il clamore della vicenda mise in fuga il Santapaola che fu catturato qualche mesi più tardi dalla Polizia” . Una vicenda che per il pg è più che eloquente, considerato che si sarebbe trattata di un’azione “ingiustificata ed assurda”, in special modo poiché “proveniente da abilissimi e navigati militari.” “Non è infatti possibile che”, conclude Patronaggio, “abilissimi militari e ufficiali di polizia giudiziaria, incorrano in pacchiani errori operativi, di fatto agevolatori di condotte criminali, senza potere scorgere un filo logico che lega fra loro questi presunti errori e che viceversa, ove correttamente letto, adduce alla conclusione dell’esistenza di un preciso disegno criminoso perseguito negli anni dagli imputati”.