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REFERENDUM 2011/ Legittimo impedimento, la legge è uguale per tutti?

Nel referendum del 12 e 13 Giugno 2011 i cittadini saranno chiamati a votare anche un quarto quesito, sul legittimo impedimento, vale a dire l’istituto giuridico che permette all’imputato in un processo di giustificare, in alcuni casi, la propria assenza in aula. Il quesito su cui saremo chiamati ad esprimerci è il seguente: “Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l’articolo 1 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante “disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?”.

di Carmine Gazzanni

Cerchiamo di ricapitolare quanto accaduto negli ultimi mesi per comprendere la necessità di abrogare tale legge. Il legittimo impedimento, norma concepita dal Ministro Alfano in seguito alla bocciatura del Lodo (sempre ad opera della Corte), ha carattere temporaneo: 18 mesi di validità. “Perché mai?”, ci si potrebbe chiedere. Presto detto: questa è, sostanzialmente, una “norma-ponte” che dovrebbe consentire al Governo di mettere in piedi un nuovo scudo costituzionale – si pensa ad un Lodo, appunto, costituzionale – che tenga lontana la magistratura da Silvio Berlusconi. Nel caso in cui, dunque, la Corte si fosse pronunciata a favore della legge, il Governo avrebbe avuto tempo fino a settembre 2011 per far approvare un nuovo “salvavita” per il premier (essendo stato il legittimo impedimento approvato nel marzo 2010).

Ma la legge, come sappiamo, è stata ritenuta incostituzionale nei suoi punti cardine: il 13 gennaio – dopo che la data era stata procrastinata più e più volte – la Corte Costituzionale si è pronunciata con una sentenza nella quale si evince la parziale incostituzionalità della legge. I quindici giudici della Consulta, infatti, hanno deciso, in particolare, che le norme contenute nei commi 1 e 4 dell’articolo 1 non rispettano i principi costituzionali. Si tratta, per il comma 1, della norma che estende il Legittimo impedimento anche alle attività “preparatorie o conseguenti nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo”, probabilmente per la sua indeterminatezza. Il comma 4, invece, prevedeva che il membro del governo potesse evitare i processi con una “autocertificazione”. Secondo la Corte, in pratica, il legittimo impedimento non deve affatto escludere (ma presupporre) che il giudice possa sempre verificare che la richiesta di sospensione sia fondata.

In questo modo, dunque, la Corte ha accolto la richiesta di incostituzionalità formulata dai giudici della Procura di Milano (gli stessi giudici che si occupano del Processo Mills), secondo i quali il legittimo impedimento è in contrasto con il terzo articolo della Costituzione – “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” – e con l’articolo 138 che stabilisce le regole per l’approvazione delle leggi costituzionali (“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazioni”, cosa che non è avvenuta per il legittimo impedimento).

Sembrerebbe evidente l’incostituzionalità della legge, eppure da quel 13 gennaio Berlusconi non ha fatto altro che delegittimare un potere, appunto quello giudiziario: basti ricordare quanto accaduto soltanto pochi giorni fa tra il nostro Presidente del Consiglio e Barack Obama. Per renderci conto della palese incostituzionalità (e dunque della necessità di abrogare tale legge) cerchiamo di argomentare. L’articolo 3 della Costituzione, come detto, dichiara che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Naturale corollario di questa disposizione è il principio (cardine di ogni stato di diritto) per il quale la legge ha caratteri di generalità ed astrattezza, mancando le quali rischia di apparire come una norma ad personam, di quelle alle quali stiamo purtroppo abituati.

Ora, nel momento in cui abbiamo una legge che tutela solo e soltanto la figura del Presidente del Consiglio (dunque palesemente ad personam com’è il legittimo impedimento), dunque un cittadino concreto e singolo, si può mai pensare che questa sia in linea con i nostri principi democratici e con quelli di qualsiasi stato di diritto?La risposta ce la suggerisce la logica: tale legge non essendo generale ed astratta non è legge costituzionale in quanto vìola, per ciò stesso, il principio d’uguaglianza.

Ergo: è una legge ad personam nata, concepita e voluta certamente non per gli interessi della collettività. Per chi dunque? La risposta la conosciamo.


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