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Cassazione shock, ora si può licenziare anche per profitto: la sentenza

Il Palazzaccio, come chiamano a Roma la Corte di Cassazione
Il Palazzaccio, come chiamano a Roma la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento è legittimo non solo in caso di crisi aziendale ma anche per profitto. Praticamente sempre. Ecco i dettagli della sentenza.

Sarà legittimo buttare fuori chicchessia, in qualunque momento.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione il 7 dicembre 2016, con sentenza n° 25201 (Presidente Vincenzo Di Cerbo).

Secondo gli osservatori sarebbe un bel passo avanti verso la completa e definitiva distruzione dei diritti del lavoratore.

La Stampa ha ricostruito la genesi del fattaccio:

“Lo scorso 7 dicembre la Cassazione ha accolto il ricorso di un resort di lusso della Toscana contro la decisione della Corte di Appello di Firenze che aveva giudicato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con il quale era stato estromesso uno dei manager al quale la corte fiorentina – diversamente dal giudice di primo grado – aveva riconosciuto il diritto ad ottenere quindici mensilità. Invece, secondo il Tribunale il licenziamento era legittimo in quanto «effettivamente motivato dall’esigenza tecnica di rendere più snella la cosiddetta catena di comando e quindi la gestione aziendale».”

PADRONE UBER ALLES

Le esigenze aziendali prima dei diritti del lavoratore.

La Corte, così facendo, ha stabilito un punto fermo nell’atavica questione tra padrone e servo. E il padrone avrà sempre e comunque ragione.

La sentenza della Cassazione, che vi invitiamo a scaricare integralmente da qui, parla chiarissimo:

“Concedere all’imprenditore la possibilità di sopprimere una specifica funzione aziendale solo in caso di crisi economica finanziaria e di necessità di riduzione dei costi rappresenti un limite gravemente vincolante l’autonomia di gestione dell’impresa, garantito costituzionalmente e peraltro neppure imposto dall’articolo 3 della legge 604/1966 come, invece, interpretato per decenni dai nostri tribunali. Anche ove la soppressione della funzione fosse stata dettata da una mera scelta di più economica gestione dell’impresa, tale decisione aziendale sarebbe comunque legittima, in quanto attinente alla libertà economica dell’imprenditore.”

Sarà mica l’ennesima, definitiva e sonora pernacchia in faccia al lavoratore?