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Divorzio breve 2015 in Italia: ora è legge, ecco le nuove regole

Divorzio breve 2015 è legge
Divorzio breve 2015 è legge

Ci siamo: il divorzio breve 2015 sarà realtà, anche in Italia e, con il via libera della Camera – con 398 sì, 28 no e 6 astenuti – l’iter per lo scioglimento del vincolo matrimoniale sarà più semplice. Ecco le nuove regole.

La Camera ha dato il via libera definitivo al ddl sul divorzio breve con 398 sì, 28 no e 6 astenuti. Il testo, in terza lettura a Montecitorio, non è stato modificato e, quindi, diventa legge.

Le novità vanno a modificare tre articoli della legge n. 898/70 sul divorzio, per cui i tempi di approvazione saranno decisamente più brevi (basterà un anno di separazione contro gli attuali tre), e renderanno più semplice l’iter per lo scioglimento del vincolo matrimoniale

DIVORZIO BREVE 2015, IL TESTO LEGGE DEFINITIVO

Art. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.».

Art. 2.

1. Al secondo comma dell’articolo 189 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».

Art. 3.

1. All’articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.

DIVORZIO BREVE 2015, TUTTE LE NOVITÀ 

Divorzio Breve

Introdotta la possibilità di divorziare dopo un solo anno di separazione, anziché dopo 3 anni come previsto dall’attuale legge in materia. Sarà addirittura possibile farlo anche solo dopo soli 9 mesi, purché sussistano determinate condizioni: assenza di figli minorenni e accordo consensuale. Inoltre, secondo lo schema di Ddl, i nuovi termini decorrono dal deposito della domanda di separazione e non, come accade ora, dalla comparizione dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione. Lo scioglimento della comunione dei beni, inoltre, sarà possibile già dal momento in cui arriva l’autorizzazione da parte del giudice a vivere separatamente.

Niente più giudice

Ma la novità più forte, che renderebbe superflua la comparizione dinanzi al giudice di cui al punto precedente, è quella che vuole introdurre il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che ha esposto il proprio programma in commissione Giustizia al Senato (imminente un provvedimento, forse anche un decreto legge). Nello schema di Orlando la coppia che sceglie di dirsi addio in modo consensuale non ha l’obbligo di presentarsi davanti a un giudice, tutto si risolverà con un accordo tra i coniugi assistiti dai rispettivi avvocati. L’Italia intende così rifarsi al modello francese di “procedura di negoziazione assistita da un avvocato”. La previsione – spiega Orlando – è che “l’accordo dei coniugi assistiti dagli avvocati superi la necessità dell’intervento giurisdizionale, tranne nei casi di figli minori o portatori di grave handicap”. Recentemente la Commissione giustizia della Camera ha approvato un testo bipartisan sul divorzio breve (un anno dalla separazione consensuale contro i tre attualmente previsti per legge), ma il provvedimento di Orlando introduce l’ulteriore novità dell’accordo senza mettere piede in tribunale. Il tutto rientra in un necessario piano di semplificazione delle procedure: le cause pendenti che ingolfano i tribunali verranno risolte con procedure alternative o trasferite in una sede arbitrale. Vi rientrano le separazioni e i divorzi (ma non il lavoro, la previdenza e l’assistenza).

Il resto d’Europa

La legge italiana attuale è piuttosto distante da quelle di altri Paesi europei. In Francia, infatti, se la decisione di porre fine all’unione è consensuale non è necessario alcun periodo di separazione, mentre se non è consensuale il divorzio può essere concesso dopo soli due anni. La procedura tedesca prevede un anno di separazione se vi è consenso e tre se non c’è. In Gran Bretagna sono previsti due o cinque anni di separazione, ma se si dichiara che vi è stato da parte dell’altro coniuge un “comportamento che rende insostenibile la prosecuzione del rapporto” il giudice può dichiarare immediatamente il divorzio. “Ci auguriamo – ha detto la relatrice del ddl Alessandra Moretti (Pd) – che il percorso di questa legge, per troppe volte rimandata nelle scorse legislature, possa essere rapido, anche grazie all’accordo preso dai presidenti di Camera e Senato che hanno previsto tempi stretti per la calendarizzazione del provvedimento”.

I presupposti per l’assegno

Al coniuge malato e non idoneo al lavoro spetta l’assegno divorzile anche in caso di oggettivo ed evidente sproporzione fra i redditi dei due ex coniugi. È quanto emerge dall’ordinanza 3365/2014 della Cassazione. La Corte di appello, ribaltando la decisione del Tribunale, ha riconosciuto all’ex moglie il diritto a percepire l’assegno. Le condizioni di salute – ad avviso dei giudici – le impedivano di lavorare. Decisione confermata in terzo grado, considerata l’inadeguatezza dei mezzi e l’impossibilità di procurarseli.

L’assegno può aumentare?

Solo ed esclusivamente se il mutamento delle condizioni dell’ex coniuge è tale da cambiarne radicalmente l’assetto patrimoniale. Ad affermarlo è la sentenza 1165/2014 della Cassazione. La controversia nasce dalla domanda di revisione dell’importo, avanzata da una signora divorziata, per via del migliorato stato economico dell’ex marito. Pretesa in quel caso infondata: le variazioni di reddito erano inidonee ad alterare l’equilibrio stabilito dalle parti nel giudizio di divorzio.

La pensione di reversibilità

Per il calcolo della ripartizione della pensione di reversibilità tra l’ex moglie divorziata e l’eventuale vedova, va considerata la data di separazione e la convivenza prematrimoniale della superstite con il defunto. Lo precisa la sentenza 6019/2014 della Cassazione. Ricorso bocciato per la vedova di un uomo, alla cui morte la pensione è stata divisa in parti uguali con la prima moglie. A incidere sul calcolo, oltre alla durata dei matrimoni, è ovviamente anche la presenza di figli con la divorziata, nonché l’eventuale assistenza fino alla morte prestata dalla seconda consorte.

L’eredità

Alla morte dell’ex coniuge, l’assegno a carico dell’eredità (a cui può aver diritto il divorziato) va quantificato in base a diversi fattori: misura dell’assegno di divorzio, entità del bisogno, eventuale pensione di reversibilità, sostanze ereditarie, numero e qualità degli eredi e rispettive condizioni economiche. È quanto ricorda la sentenza 1253/2012 della Cassazione.

Il Tfr

Al coniuge divorziato cui viene riconosciuto l’assegno, e che non si sia risposato, spetta una quota del Tfr maturato dall’ex. Quota calcolata solo sulla somma corrisposta al lavoratore dopo la sentenza di divorzio.

A chiarirlo è l’ordinanza 24421/2013 della Cassazione, che ha respinto la richiesta di riscuotere una quota del trattamento calcolata sull’intera liquidazione avanzata dall’ex moglie.