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Riforma Scuola, ecco il testo approvato con la fiducia al Senato: passa l’educazione gender

Riforma Scuola, Renzi e il Ministro Giannini soddisfatti

Riforma Scuola, il Governo Renzi incassa la fiducia al Senato e riesce ad approvare un testo inizialmente contestato persino da esponenti del Governo, per la tanto discussa educazione gender. Ecco come cambierà la scuola: scarica il pdf del testo DDL 1934.

RIFORMA SCUOLA, FIDUCIA AL SENATO

Il disegno di legge 1934, presentato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Giannini, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia e con il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan, approvato dalla Camera dei deputati il 20 maggio 2015 – e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 maggio 2015 – riguarda la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Oggi ha incassato la fiducia al Senato, come previsto e nonostante le proteste delle opposizioni e di parte della maggioranza. Il Nuovo Centrodestra, che inizialmente aveva minacciato di non votare la fiducia, ha ovviamente abiurato alle proprie posizioni e accettato anche il compromesso sull’educazione di genere.

RIFORMA SCUOLA, GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi del testo sulla Riforma Scuola presentato dal Governo Renzi sono pomposi e come al solito altisonanti: “Al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, di contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, di prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, di affermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza, di costruire curricoli coerenti con i nuovi stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale degli ordini di scuola, di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per gli studenti e l’educazione permanente per tutti i cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche…”.

Ovviamente non è tutto oro quel che Renzi vorrebbe far luccicare, anzi, la “Buona Scuola” presenta diversi punti controversi. Vediamo quali sono.

RIFORMA SCUOLA, UN FUTURO PIENO DI INCOGNITE

È l’ennesimo atto di arroganza nei confronti della scuola, del Parlamento e del Paese. È una decisione intollerabile per il metodo e per i contenuti, che abbiamo più volte avuto modo di contestare” hanno scritto in una nota, Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals Confsal e Gilda-Unams, riferendosi alla fiducia posta sul maxiemendamento della Riforma Scuola.

I problemi che il testo sulla Riforma Scuola nasconde riguardano tanti aspetti del mondo della scuola e sono stati evidenziati perfettamente dalla Cisl scuola, che non è un sindacato ostile al Governo, anzi. Secondo Francesco Crima, segretario generale Cisl Scuola, questa legge infatti:

  • non risolve ma aggrava il problema del precariato
  • esclude e ignora le professionalità ATA
  • mortifica la partecipazione e la collegialità
  • non rispetta la libertà di insegnamento
  • cancella diritti contrattuali fondamentali e indebolisce la funzione del contratto nazionale.

Il dissenso finora espresso in modo massiccio e compatto dalla scuola, attraverso una partecipazione storica allo sciopero unitario che ha visto incrociare le braccia a 618 mila lavoratori, oltre un milione di fiaccole nelle piazze delle città italiane, 10 milioni di post e, non ultima, l’altissima adesione allo sciopero degli scrutini, non si fermerà.

Riforma Scuola, Piano di assunzioni È certamente apprezzabile e condivisibile l’obiettivo di stabilizzare il lavoro precario, ma perché questo avvenga non si può escludere dal piano delle assunzioni una parte, forse la più consistente, di coloro che da anni insegnano per l’intero anno scolastico con contratti a tempo determinato, pur non essendo inseriti nelle GAE. Chiediamo da mesi, purtroppo inascoltati, che il piano sia articolato in modo che si possa tenere conto anche delle legittime aspettative di questa fascia molto ampia di lavoratori precari, grazie ai quali è assicurato ogni anno il regolare funzionamento del servizio.

La questione non può essere liquidata affermando che l’attuale normativa sul reclutamento non prevede soluzioni diverse dall’assunzione tramite le GAE. L’attuale normativa, responsabile di aver prodotto l’abuso della reiterazione dei contratti a termine, come indicato senza scampo dalla Corte di giustizia Europea, si può e si deve cambiare e il varo di una legge di riforma va colta proprio come opportunità in tal senso. Nel momento in cui si vara un piano di assunzioni che ha per obiettivo anche quello di porre fine a un modello di reclutamento ritenuto – a torto o a ragione – anomalo e da cambiare, non vi è ragione per non delineare una fase transitoria che riconosca il diritto alla stabilizzazione a quanti, per diversi anni, con il proprio lavoro hanno permesso alla scuola italiana di funzionare.

Riforma Scuola, Attribuzione degli incarichi ai docenti La procedura di affidamento di incarichi di durata triennale ai docenti, attingendo da ambiti territoriale, non sembra assicurare la necessaria congruenza rispetto alle finalità di un sistema di istruzione pubblica a carattere unitario e nazionale, rischiando di accentuarne i tratti di sperequazione e disuguaglianza già oggi riscontrabili. Appare inoltre, per chiunque abbia un minimo di esperienza e conoscenza delle dinamiche organizzative nella scuola, assai difficilmente gestibile se calata nella concreta realtà della nostra rete scolastica, specie nelle situazioni di più considerevole ampiezza e complessità territoriale. Si pensi, ad esempio, a quanto potrebbe accadere in fase di prima applicazione, quando gli ambiti territoriali – come già stabilito nel testo licenziato dalla Camera – coincideranno con le province, si dovrà gestire un nuovo organico complesso costituito da posti di diritto, posti di organico di fatto e posti per il potenziamento, assegnando solo in via provvisoria la sede di servizio per 2015/2016. Se a ciò si aggiunge l’altissimo numero di istituzioni scolastiche affidate in reggenza, si può ben vedere quale possa essere il livello di difficoltà nella gestione, in tempi ristretti, di procedure che non sembrano assicurare al sistema alcun apprezzabile vantaggio. Si ritiene pertanto di assoluto buon senso, salvo eccezioni cui accenniamo più avanti, mantenere invariata la previsione dell’articolo 436 del D.L.vo 297/94, che ci pare più rispondente a principi di semplificazione e trasparenza. La soluzione delineata dall’art. 9, peraltro, pare orientata in direzione esattamente opposta a quella che andrebbe seguita per favorire e rafforzare attraverso le disposizioni normative il valore della continuità didattica.

Riforma Scuola, Ruolo monocratico del dirigente scolastico e collegialità L’enfasi posta sulla figura del dirigente, con l’attribuzione di nuove e più marcate competenze, è il tratto dominante dell’ultima versione del progetto di riforma definito dal Governo, trasfusa nel ddl trasmesso alla Camera, ed è certamente uno dei tempi più discussi in questi mesi. Già l’attuale normativa – art. 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – attribuisce al dirigente ampi e significativi poteri, in quanto “assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio”. A tal fine “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.” (art. 1 comma 2 L. 165). Più che innovare il quadro normativo, occorre dunque liberarne le potenzialità soprattutto assicurando il necessario investimento in termini di risorse umane ed economiche; da mantenere e valorizzare, invece, l’equilibrio tra ruoli e competenze di altri soggetti che agiscono nella comunità scolastica, rispetto ai quali è definita e si esercita la funzione di dirigenza. In quest’ottica non possiamo che apprezzare la modifica alla procedura di definizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa, rispetto alla originale previsione: non più elaborato dal Dirigente Scolastico, sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio d’Istituto, bensì elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Circolo/Istituto. Tuttavia si prevede nel testo di legge che il Collegio dei docenti elabori il Piano sulla base degli “indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione” del dirigente scolastico. Il Dirigente avrebbe dunque una doppia competenza, sia sugli indirizzi che sulla gestione, in netto contrasto non solo con il vigente ordinamento (D.L.vo 165/2001), ma anche con la legge di delega al Governo per il riordino delle Amministrazioni (DDL “Madia”) ora alla Camera e licenziato in prima lettura dal Senato (S. n. 1577) il 30 aprile scorso. Poiché in esso è previsto il rafforzamento del principio di separazione tra poteri di “indirizzo” e compiti e responsabilità di gestione, appare stridente la contraddizione di tale principio laddove entrambe le funzioni (indirizzo e gestione) vengano poste in capo al medesimo soggetto, come nel caso del dirigente scolastico. Non sappiamo quanto una così vistosa incoerenza possa ritenersi frutto di uno dei tanti eccessi di improvvisazione che hanno contrassegnato il progetto del governo: in ogni caso, occorrerebbe porvi rimedio.

Riforma Scuola, Valutazione dei docenti in prova e premialità Riteniamo insostenibile e inaccettabile la procedura indicata nel ddl per la valutazione dei docenti ai fini del superamento del periodo di “prova”, che avviene da parte del dirigente scolastico, sentito il “comitato per la valutazione dei docenti”, composto, tra l’altro, da genitori e alunni, stando alla modifica che a sorpresa la Camera ha introdotto rispetto alla composizione del Comitato di valutazione previsto dall’articolo 11 del Decreto legislativo 297/94. Riteniamo che una valutazione riferita alle competenze professionali non possa seguire con procedure impropriamente analoghe alle rilevazioni di customer satisfaction. Appare di dubbia legittimità costituzionale per il condizionamento che ne potrebbe discendere rispetto al sopra richiamato principio della libertà di insegnamento; inoltre, per fattispecie così incidenti sui diritti del docente, è indispensabile riservare le valutazioni tecniche collegiali a una pluralità di profili professionali adeguati (ispettori, dirigenti, “docenti già di ruolo”), così come del resto previsto oggi dall’art. 440, comma 4 del T.U. sulla scuola (parere del comitato di valutazione del servizio eletto all’interno del collegio dei docenti). Al di là degli aspetti giuridici, sono facilmente immaginabili i possibili conflitti di interesse che potrebbero determinarsi, con relativo contenzioso.

Riforma Scuola, Divieto di contratti a termine oltre i 36 mesi Da subito abbiamo evidenziato la nostra assoluta contrarietà a questa disposizione che non abbiamo esitato a definire vergognosa. Le modifiche apportate alla Camera altro non fanno che spostare in là di tre anni la questione che resta inaccettabile sotto il profilo politico e giuridico. L’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato nelle scuole sanzionato dalla Commissione Europea si risolverebbe, incredibilmente, vietando ai precari con 36 mesi di servizio di continuare a lavorare. Si ammette la soccombenza nel diffuso contenzioso – in particolare da parte dei docenti esclusi dal piano di assunzioni e del personale ATA – vista la previsione di un Fondo per i pagamenti in esecuzione di cause risarcitorie conseguenti alla reiterazione dei contratti per oltre 36 mesi, ma anziché introdurre misure idonee a garantirne la stabilizzazione si sancisce il divieto di assunzione, trasformando così in negazione del diritto al lavoro le norme dirette a contrastare l’abuso di lavoro precario.

RIFORMA SCUOLA TESTO DDL 1934 PDF

Clicca qui per scaricare il testo in pdf del DDL 1934 sulla Riforma Scuola.

P.S. Nel momento in cui scriviamo la votazione è ancora in corso ma non ci sono dubbi sull’esito della fiducia: il testo passerà a maggioranza.