Nuovi libretti caldaie, dal 15 ottobre 2014 cambia tutto: ecco le nuove normative
Per i nuovi libretti caldaie tutto è cambiato dal 15 ottobre 2014: ecco quali sono le nuove normative da seguire.
Dal 15 ottobre scorso vige l’obbligo di utilizzare i nuovi libretti di impianto e i nuovi modelli per il controllo di efficienza energetica per condizionatori e caldaie. come prescritto da due commi che il Ministero dello Sviluppo Economico ha inserito nel decreto del 20 Giugno 2014.
Il comunicato emesso dal Ministero è chiarissimo: “Il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che fissa al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. Il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto. Il MiSE ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1 giugno 2014 al fine di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici.”
Entrando nel dettaglio della nuova normativa, a partire dal 16 ottobre sarà obbligatoria:
la presenza del nuovo libretto di climatizzazione per tutti gli impianti, sia esistenti che di nuova installazione (art. 1);
la compilazione di un “Rapporto di efficienza energetica” in concomitanza agli interventi di manutenzione e di controllo sugli apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore a 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale superiore ai 12 kW siano essi con o senza produzione di acqua calda sanitaria (art. 2).
LIBRETTI DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE (INVERNALE O ESTIVA)
E’ stata resa obbligatoria la presenza e la tenuta del nuovo modello di libretto. Il libretto è unico per tutti gli impianti definiti: “termici”. Indipendentemente dalla potenza e dalla tecnologia usata, sia anche essa ad energia rinnovabile (pannelli solari, pompe di calore ecc.) e qualsiasi sia la destinazione d’uso degli impianti: ad esempio climatizzazione invernale/estiva. Si veda la nota in fondo pagina per gli impianti alimentati a solo energie rinnovabili. Il nuovo libretto sostituisce i modelli precedentemente denominati “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all’art. 11, comma 9 D.P.R. 412/1993. Il modello è singolo unico, e personalizzabile da parte del compilatore. E’ costituito da tante schede assemblate in tenendo conto degli apparecchi e delle componenti stesse dell’impianto. Ad ogni modo, anche nel testo normativo, è stato precisato che: se un edificio possiede due impianti di climatizzazione separati, uno per la climatizzazione invernale (caldaia) e uno per quella estiva (condizionatore) aventi anche parti in comune come ad esempio il sistema di rilevazione delle temperature, sarà necessaria la compilazione di due distinti libretti di manutenzione.
COSA FARE PER I NUOVI IMPIANTI
Per i nuovi impianti, al momento della prima messa in servizio (collaudo) o della prima accensione, dovrà essere compilato il nuovo libretto di impianto a cura dell’impresa installatrice. In tale sede verrà rilasciato anche il risultato della prima verifica.
COSA FARE PER GLI IMPIANTI ESISTENTI
Per gli impianti già esistenti la compilazione del nuovo libretto sarà a cura del responsabile dell’impianto, o dell’eventuale terzo responsabile, la cui figura è definita nel decreto 22 novembre 2012 “Modifica dell’All. A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
Il libretto sarà composto e compilato a cura dell’installatore assemblando tutte le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata. La compilazione del modello sarà eseguibile sia su carta che digitale, in sostituzione del modello cartaceo. Le Regioni, le Provincie autonome, potrebbero decidere di integrare altre sezioni da inserire nel libretto di impianto, aggiungendo altre schede da compilare. Bisogna quindi far riferimento alle normative vigenti nel periodo di compilazione.
La compilazione del modello potrà avvenire sia nella modalità cartacea che nella modalità digitale.
QUALI SANZIONI SONO PREVISTE
In caso di inadempimento, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 192/2005. Gli enti pubblici preposti, possono deliberare eventuali disposizioni in aggiunta (e quindi altre sanzioni) secondo la disciplina normativa.
RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
Il “Rapporto di controllo di efficienza energetica” deve essere conforme ai modelli allegati al decreto citato. Il rapporto non sarà più distinto per potenza nominale, bensì per tipologia di generatore:
gruppi termici e caldaie: rapporto di controllo di tipo 1;
gruppi frigo: rapporto di controllo di tipo 2;
scambiatori: rapporto di controllo di tipo 3;
cogeneratori: rapporto di controllo di tipo 4.
Tali rapporti hanno lo scopo di certificare che i controlli siano effettuati in conformità alle norme “Uni” o rientranti nei limiti indicati dal DPR. n.74/2013. Saranno compilati al momento dell’effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione degli impianti sopra indicati, così come previsto dal DPR n.74/2013.
Anche in questo caso è previsto che: se un impianto è composto da più generatori, dovranno essere redatte tante pagine quanti sono i generatori. Inoltre in caso di gruppi termici modulari, andranno redatte tante schede quante sono le analisi dei fumi previste dal libretto.
IMPIANTI DA ENERGIA RINNOVABILE
Il rapporto di controllo e efficienza energetica non dovrà essere compilato per gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti di energia rinnovabile. Resta comunque obbligatoria la compilazione del libretto.
CLICCA QUI PER LEGGERE IL DM PROROGA LIBRETTI IMPIANTO